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Apprendistato di 3° Tipo

Aprendistato di alta formazine e di ricerca

DESTINATARI

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d. “alto apprendistato”) i giovani di età compresa tra i 18 (o 17, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (30 non compiuti). Devono essere in possesso di un Diploma di istruzione secondaria superiore, oppure di un Diploma professionale IeFP integrato da un Certificato IFTS o da un diploma di maturità professionale conseguito ad esito dell’anno integrativo.

FINALITÀ

Il contratto è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di titoli di studio universitari e dell’alta formazione (master di I e II livello, dottorati e attività di ricerca, etc.), alla specializzazione tecnica superiore (con particolare riferimento ai percorsi di specializzazione tecnologica degli Istituti tecnici superiori, i c.d. ITS) nonché al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

PER LE AZIENDE

L’apprendistato di 3° livello è caratterizzato, come succede per l’apprendistato di 1°, da una forte interazione tra l’impresa e l’istituzione formativa: deve essere sottoscritto un protocollo che definisce i contenuti, la durata e l’organizzazione didattica della formazione interna ed esterna all’azienda. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; per le ore di formazione a carico azienda è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 % di quella che gli sarebbe dovuta.

Inoltre l’istituzione formativa, con il coinvolgimento dell’azienda, deve procedere alla predisposizione del piano formativo individuale dell’apprendista che diviene parte integrante del contratto.

DURATA

La durata del contratto è funzionale al titolo da conseguire o all’attività di ricerca da svolgere e non è stato pertanto definito un massimale dal Legislatore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’apprendistato di alta formazione e di ricerca è disciplinato dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 81/2015. Tale norma prevede che la regolamentazione e la durata della componente formativa del contratto sia rimessa alle singole Regioni e in assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’Alto apprendistato è rimessa ad apposite Convenzioni tra le singole aziende o le loro Associazioni e gli Atenei/Istituzioni formative.

In Piemonte, norme di riferimento per l’Alto Apprendistato sono: la DGR n. 57-13142 del 25/01/2010 (Master e Dottorati); la DGR n. 32-2892 del 14/11/2011 (Lauree); la DGR n. 53-5891 del 3/6/2013 (Master, Dottorati e Lauree); la DGR n. 32-187 del 28/7/2015 (ITS).