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Tirocini

NOZIONE

Il “tirocinio” (anche noto come “stage”) è un percorso di apprendimento di tipo pratico il cui scopo principale è quello di agevolare la crescita personale e professionale del tirocinante. Tale apprendimento si svolge essenzialmente mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.  

Non si tratta di un contratto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato. Il tirocinante/stagista, al contrario del lavoratore non svolge un’attività in cambio di una retribuzione e l’indennità che riceve non è un corrispettivo del lavoro svolto, ma un semplice rimborso spese.

Il tirocinio si differenzia anche dall’alternanza scuola-lavoro, in quanto questa si caratterizza come forma pedagogica alternativa al metodo di aula, finalizzata ad offrire una conoscenza teorica e pratica di alcune competenze.

TIPOLOGIE E FINALITA’

I tirocini possono essere suddivisi in due grandi categorie: curriculari ed extra-curriculari.

Nella prima categoria rientrano i tirocini promossi da un’Università o un’Istituzione scolastica/formativa all’interno di un piano di studio o di un percorso formale di istruzione o di formazione.

Rientrano invece nella seconda categoria i tirocini con finalità formative e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo (a decorrere dal 28/12/17, con l’ultima delibera regionale piemontese, tale distinzione formale per i tirocini extracurriculari è venuta meno).

Esiste infine un tertium genus: si tratta dei tirocini estivi, categoria rientrante nei tirocini extracurriculari, ma disciplinata a parte. Essi sono promossi durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi o ad un percorso formativo, per agevolare la scelta professionale, in coerenza con il percorso di studi frequentato. Sono dunque esclusi da quest’ultima categoria i tirocini curriculari previsti dai piani di studio e/o formativi, così come quelli svolti nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015.

DESTINATARI

I tirocini curriculari vengono svolti da studenti di scuola, università e corsi di formazione.

I tirocini extracurriculari possono essere promossi a favore dei seguenti soggetti:

a) disoccupati, anche se beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;

b) studenti, al termine di un percorso di qualifica/diploma/specializzazione regionale, o di istruzione secondaria superiore, o di istruzione terziaria (non oltre 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio);

c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, a fronte di accordi tra le Parti sociali che definiscano percorsi di politica attiva del lavoro;

d) lavoratori a rischio di disoccupazione o interessati da situazioni di crisi aziendale ed inseriti, anche in questo caso, in percorsi di politica attiva definiti da accordi tra le Parti sociali;

e) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione;

f) soggetti disabili e svantaggiati.

I tirocini estivi sono rivolti ad adolescenti tra i 16 e 18 anni e giovani tra i 18 e 25 anni compiuti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi di ogni ordine e grado, compresi stranieri comunitari ed extracomunitari residenti e/o domiciliati in Italia. Possono accedervi anche gli adolescenti che non hanno compiuto i 16 anni se iscritti al 3° anno scolastico.

DURATA 

La durata dei tirocini curriculari viene stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.  Per quanto concerne i tirocini extracurriculari, è prevista una durata minima di due mesi e massima di sei, comprensiva di proroghe e rinnovi (nel rispetto della durata massima può essere prorogato soltanto una volta). Fanno eccezione i tirocini a favore di soggetti svantaggiati e quelli a favore di soggetti disabili, per i quali la durata massima è, rispettivamente, di dodici e di ventiquattro mesi.

La durata massima dei tirocini estivi è invece di 3 mesi, coincidenti con le vacanze estive.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A livello nazionale la materia è regolata dall’art. 1 co. 34-36 della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) che ha imposto a Governo e Regioni di concordare, in sede di Conferenza permanente, delle “linee guida” volte a revisionare e armonizzare la disciplina vigente.

La disciplina dei tirocini extracurriculari è di competenza delle singole Regioni, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dalla Conferenza permanente Stato/Regioni in data 25 maggio 2017. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è stata approvata la nuova disciplina dei tirocini extracurriculari sul territorio piemontese.

I tirocini estivi sono disciplinati, nella Regione Piemonte, dalla DGR 19-4575 del 16/1/2017.

Non rientrano invece nella competenza normativa delle Regioni i tirocini curriculari in quanto soggetti alla disciplina dei regolamenti di Ateneo o di Istituto, nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche e quelli transnazionali.

CARATTERISTICHE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI

  • il presupposto per l’attivazione di un tirocinio è l'esistenza di una convenzione tra un Soggetto promotore autorizzato ai sensi dell’art. 4 della predetta Delibera Regionale (come Unimpiego Confindustria) e l’Azienda ospitante, nella quale sono definiti i rapporti di collaborazione ed i reciproci impegni;
  • alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI) per ciascun tirocinio, concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante, da compilare tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito www.sistemapiemonte.it.
  • l’Azienda ospitante deve essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con quella relativa al collocamento delle persone disabili, non aver effettuato licenziamenti - con riferimento a lavoratori con mansioni equivalenti ed in forza presso la medesima unità operativa - per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova o per fine appalto, ovvero aver risolto di propria iniziativa rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo e non avere in corso, nella medesima unità operativa, avere in corso una procedura di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ordinaria o in deroga, né aver fatto ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o ad un Fondo bilaterale per il sostegno al reddito, per lavoratori che svolgano mansioni equivalenti a quelle del/dei tirocinio/i da attivare e siano in forza presso la medesima unità operativa;
  • ogni Azienda ospitante non può attivare più di un tirocinio con lo stesso soggetto, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i predetti limiti di durata massima;
  • le aziende da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare al massimo 1 tirocinante; quelle da sei a venti dipendenti a tempo indeterminato, non più di due tirocinanti contemporaneamente; quelle con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti (nessuna limitazione numerica è prevista, invece, per l'attivazione di un tirocinio estivo);
  • il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di una sua assenza prolungata, deve essere sostituito da altra persona in possesso di requisiti analoghi; il tutor del soggetto promotore può invece seguire fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente;
  • l’Azienda ospitante deve: stipulare la convenzione di tirocinio e definire il progetto formativo individuale d’intesa con il Soggetto promotore; designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; effettuare la comunicazione on-line di attivazione del tirocinio; erogare al tirocinante l’indennità di partecipazione prevista per legge nella misura definita dalle singole Regioni (per il Piemonte: minimo 600€ lordi a fronte di un impegno di 40 ore settimanali); al termine del tirocinio, attestare le attività svolte e le competenze acquisite dal tirocinante.
  • l'obbligo assicurativo del  tirocinante sia presso l’INAIL sia presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi dev’essere garantito dal soggetto promotore, ferma restando la possibilità che il relativo assolvimento sia convenzionalmente posto a carico del soggetto ospitante.