Contratto di somministrazione
CARATTERISTICHE
La somministrazione di lavoro si realizza con la fornitura professionale di manodopera effettuata da un soggetto autorizzato, denominato “somministratore”, ad un datore di lavoro, denominato “utilizzatore”, per il soddisfacimento delle esigenze produttive di quest’ultimo. Si tratta pertanto di un rapporto fra tre soggetti: l’agenzia di somministrazione (che deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve essere iscritta ad apposito Albo), l’utilizzatore (l’impresa che fa ricorso alla fornitura di lavoratori) e il lavoratore.
Con l’accordo di natura commerciale tra utilizzatore e somministratore, quest’ultimo assume i lavoratori mettendoli a disposizione dell’utilizzatore, in maniera continuativa o limitata nel tempo.
La fornitura di lavoro può essere realizzata a termine o a tempo indeterminato (c.d. “staff leasing”) e la sua disciplina è contenuta agli artt. 30 ss. del D.Lgs. 81/2015. Il numero di lavoratori somministrati in regime di somministrazione a tempo indeterminato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati presso l’utilizzatore, salva diversa previsione percentuale dei contratti collettivi di riferimento. La somministrazione a tempo determinato è invece alle nuove regole introdotte dal "Decreto Dignità" (Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96, in vigore dal 12agosto 2018). Pertanto, a partire dal 14 luglio 2018, nel contratto a tempo determinatotra il somministratore e il lavoratore è apllicabile la disciplina sel contratto a termine, con la sola esclusione dei limiti quantitativi, dei diritti di precedenza e dei periodi di stacco.
Sarà dunque necessario inserire le causali richieste per Legge nei casi e nei modi previsti dalla normativa sul tempo determminato (causali che si applicheranno esclusivamente all'utilizzatore); inoltre, salva diversa disposizione dei contratti collettivi e fermo il limite percentuale dei contratti a termine, la somma di lavoratori a termine e somministrati non potrà eccedere complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore.
Determinate ipotesi individuate dall'art. 31 c. 2 del D.Lgs. 81/2015 sono sempre esenti da limitazioni quantitative (non sono computati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati).
PER LE AZIENDE
L'impresa utilizzatrice stipula un contratto direttamente con la società somministratrice nel quale devono essere riportati tutti gli elementi informativi previsti dalla Legge: gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal somministratore, il numero di lavoratori richiesti, l'indicazione di eventuali rischi per la salute e relative contromisure di prevenzione adottate, la data di inizio e la durata del rapporto con l'utilizzatore, luogo, orario, mansione, inquadramento, trattamento economico e normativo delle prestazioni.
Le stesse informazioni devono essere comunicate dal somministratore ai lavoratori. La mancanza della forma scritta rende nullo il contratto e comporta che i lavoratori siano considerati dipendenti a tutti gli effetti dell'azienda utilizzatrice.
I prestatori di lavoro non vengono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di norme di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Per somministrazioni di durata non inferiore ai 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della L. 68/1999. Non si applicano le norme relative all'assunzione obbligatoria.
Se la somministrazione è a tempo indeterminato, nel caso di fine lavoro non si attua la procedura di licenziamento collettivo, ma si procede al licenziamento per giustificato motivo (L. 604/1966, art. 3) e sono fatte salve le disposizioni del contratto nazionale o degli accordi sindacali più favorevoli.
E’ nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere direttamente il lavoratore al termine della sua missione. E’ fatta salva la facoltà per il somministratore e l’utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resi a quest’ultimo in relazione alla missione, all’impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in cui, al termine della missione, l’utilizzatore assuma il lavoratore.
Al 31 gennaio l’azienda utilizzatrice deve comunicare, alle RSA o RSU, il numero dei contratti di somministrazione conclusi l’anno prima.
PER I CANDIDATI
Il lavoratore è alle dipendenze del somministratore, ma svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'utilizzatore. Tutte le informazioni relative all'indicazione dell'impresa utilizzatrice, alla data di inizio e durata del rapporto con quest'ultima, alle mansioni da svolgere, al luogo, all'orario, all'inquadramento e al trattamento economico e normativo delle prestazioni devono essere fornite dal somministratore. Quest'ultimo deve inoltre informare il lavoratore sugli eventuali rischi per la salute e le relative contromisure di prevenzione, a meno che il contratto di somministrazione non stabilisca che questo obbligo informativo spetti all'utilizzatore.
Il rapporto con il somministratore può essere definito in base ad un contratto a termine o a tempo indeterminato. Nel primo caso si applica la disciplina sul contratto a termine (con le nuove regole ed i limiti descritti nella sezione del contratto a termine) e prevede la possibilità di proroga, previo consenso del lavoratore, in conformità a quanto previsto da contratto collettivo applicato dal somministratore. Nella seconda ipotesi è prevista l'erogazione di un'indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali rimane in attesa di essere inviato in missione. La misura dell'indennità è definita dal contratto collettivo applicato dal somministratore ed è ridotta nel caso di attività lavorativa part-time.